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‘Diritto di Recesso’ o ‘Garanzia’?
lug 22nd, 2009 by admin

Spesso c’è confusione, anche tra gli addetti ai lavori tra due diversi strumenti di tutela del consumatore: il diritto di recesso ed il diritto di garanzia (garanzia di buon funzionamento).

  • Il primo (Diritto di recesso) (regolamentato dal D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185) si applica solo alle vendite a distanza (on -line, per corrispondenza, e comunque non avvenute in locali commerciali) ed è volto a tutelare l’acquirente dal fatto che l’oggetto acquistato possa essere diverso da come descritto o da come da lui percepito. Deve essere esercitato mediante avviso scritto a 1/2 raccomandata, entro un termine ben definito (normalmente dieci giorni dal ricevimento del bene)  e la restituzione deve avvenire con l’oggetto integro, con imballo originale e completo di tutta la manualistica.
    In pratica l’oggetto NON DEVE ESSERE STATO USATO, ma solo VISONATO e qualora difforme dalla descrizione,  restituito al venditore, nè più nè meno come se l’acquisto fosse avvenuto in un negozio.
  • La GARANZIA interviene invece quando l’oggetto non funziona, o presenti difetti di fabbricazione:  in questo caso il venditore deve procedere ad una sua messa in funzione totale, o ad una sua sostituzione, ed in estrema analisi, se impossibilitato ad una di queste due ipotesi, puo’ concordare con il cliente una restituzione integrale della somma percepita.

La Garanzia è prevista dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e  distingue 2 tipi di Garanzia:

La garanzia per i difetti di conformità (o garanzia legale),
e la garanzia di buon funzionamento, (detta anche garanzia convenzionale o garanzia commerciale) .

La distinzione, concettualmente, è semplice, ma nella pratica non è sempre facile da applicare. La nuova legge, comunque, riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento.

  • Cos’è la garanzia legale?

La garanzia per i difetti di conformità, o vizi o mancanza di qualità promesse, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall’origine: ad esempio un processore non raggiunge la frequenza di clock promessa dal venditore. Questa garanzia si applica anche per la pubblicità (esempio: nella brochure dello scanner il produttore dichiara una certa profondità di colore che nella realtà non è rispettata). In questi casi, il consumatore può invocare la garanzia per difetto di conformità di due anni, prevista dalla nuova legge. Sono i casi in cui il contratto non è, a rigore, stato rispettato, perché è stato consegnato un bene diverso da quello previsto o non in grado comunque di svolgere le prestazioni concordate.

  • Cos’è la garanzia commerciale?

La garanzia di buon funzionamento (garanzia commerciale) ha, invece, un oggetto diverso: non garantisce l’assenza di vizi originari, ma il fatto che non si presentino vizi per effetto dell’uso protratto nel tempo. La garanzia di buon funzionamento, insomma, tutela il consumatore dalle usure per effetto del funzionamento.
Si tratta di una distinzione fondamentale: una stampante, ad esempio, può godere di una garanzia di conformità di due anni e di buon funzionamento di un anno. Questo significa che, se il consumatore si accorge, entro due anni, che la stampante non presenta la velocità promessa, può attivarsi. Se la stampante ha sempre funzionato correttamente ma si rompe dopo oltre un anno, la stessa deve essere riparata a spese del consumatore.
Non sempre è facile capire quando una rottura è dovuta ad un difetto di conformità o quando lo stesso bene si è semplicemente rotto per effetto dell’usura. Pensiamo ad esempio a un processore che, per un difetto di fabbricazione, non sopporta per lungo tempo il raggiungimento di una certa temperatura. Qui il bene sembra conforme al contratto sino a che non si guasta ed è proprio al momento del guasto che si può accertare la non conformità. In questo caso, il consumatore potrebbe rivalersi sul produttore anche se sono già trascorsi i termini della garanzia commerciale perché la rottura è stata determinata non dal normale uso del bene ma da un difetto di conformità.

  • Per quali persone si applicano le nuove garanzie?

La nuova garanzia di due anni sui difetti di conformità dei beni si applica esclusivamente ai consumatori. Non vale, in altri termini, tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi un cliente privato con bene acquistato “a scontrino” potrà avvalersi del D.Lgs24/2002 mentre un libero professionista o imprenditore con acquisto del bene in fattura no. Ovviamente, se il difetto di conformità riguarda un bene che è stato commercializzato tra imprese per giungere ad un consumatore finale, quest’ultimo si rivolgerà al proprio rivenditore il quale potrà a sua volta rivalersi nei confronti del suo distributore.

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